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Requisiti minimi degli edifici e APE: in arrivo i decreti attuativi
Attesi a giorni i decreti attuativi della Legge 90/2013 “Requisiti minimi” e “Nuove linee guida per la redazione dell’Attestato di Prestazione energetica degli Edifici”.
Attesi per questi giorni i primi decreti attuativi della Legge 90/2013, relativi alla prestazione energetica degli edifici. “Requisiti minimi” e “Nuove linee guida per la redazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici” i punti in questione.
I Decreti attuativi riguardano la legge 90/2013, che a sua volta recepisce la direttiva europea 2010/31/UE denominata “Energy Performance in Building Directive Recast”, ovvero “Revisione della direttiva sull’Efficienza Energetica degli Edifici”: andranno a formalizzare e precisare quanto contenuto in queste normative, con l’obiettivo di arrivare, entro il 2021, ad avere edifici di nuova costruzione o ristrutturati a “energia quasi zero”.
Le tematiche trattate dai documenti in via di approvazione riguardano i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici e le relative nuove metodologie di calcolo; la quota di fonti rinnovabili obbligatorie negli edifici e i progetti per gli edifici di nuova costruzione o per quelli che verranno ristrutturati.
Il “Decreto requisiti minimi” ha l’obiettivo di determinare i criteri e gli strumenti di calcolo utilizzabili per valutare la prestazione energetica degli edifici, a condizione che vengano verificati dal Comitato Termotecnico Italiano. È stato introdotto, come modello al quale appoggiarsi per assodare i requisiti, il concetto di “edificio di riferimento”. Seguendo tale modello, descritto dalle indicazioni contenute nell’appendice A all’allegato 1 al decreto, l’ “edificio reale” deve essere identico all’edificio di riferimento geometricamente, orientativamente, a livello di posizione e di condizione d’uso, e deve rispettare le caratteristiche termiche e i parametri energetici prestabiliti.
In breve, andranno svolte due tipologie di calcoli: la prima basata sulla prestazione energetica dell’edificio di riferimento; la seconda basata sulla prestazione energetica dell’edificio reale, che dovrà raggiungere la medesima prestazione dell’edificio di riferimento. Il secondo decreto riguarda, invece, le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), in sostituzione al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009.
Obiettivo del documento è quello di rendere uniformi, su tutto il territorio nazionale, le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica. Saranno previste 10 classi energetiche (dalla A4 alla G), e l'APE dell'intero edificio ipotizzerà anche la classe raggiungibile nel caso in cui venissero effettuati interventi migliorativi sull'involucro o sul sistema di impianti.
Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti, è richiesto, alle Regioni che hanno già recepito in passato la normativa europea, di adeguarsi alla nuova normativa nazionale.
La normativa dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2015.
I Decreti attuativi riguardano la legge 90/2013, che a sua volta recepisce la direttiva europea 2010/31/UE denominata “Energy Performance in Building Directive Recast”, ovvero “Revisione della direttiva sull’Efficienza Energetica degli Edifici”: andranno a formalizzare e precisare quanto contenuto in queste normative, con l’obiettivo di arrivare, entro il 2021, ad avere edifici di nuova costruzione o ristrutturati a “energia quasi zero”.
Le tematiche trattate dai documenti in via di approvazione riguardano i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici e le relative nuove metodologie di calcolo; la quota di fonti rinnovabili obbligatorie negli edifici e i progetti per gli edifici di nuova costruzione o per quelli che verranno ristrutturati.
Il “Decreto requisiti minimi” ha l’obiettivo di determinare i criteri e gli strumenti di calcolo utilizzabili per valutare la prestazione energetica degli edifici, a condizione che vengano verificati dal Comitato Termotecnico Italiano. È stato introdotto, come modello al quale appoggiarsi per assodare i requisiti, il concetto di “edificio di riferimento”. Seguendo tale modello, descritto dalle indicazioni contenute nell’appendice A all’allegato 1 al decreto, l’ “edificio reale” deve essere identico all’edificio di riferimento geometricamente, orientativamente, a livello di posizione e di condizione d’uso, e deve rispettare le caratteristiche termiche e i parametri energetici prestabiliti.
In breve, andranno svolte due tipologie di calcoli: la prima basata sulla prestazione energetica dell’edificio di riferimento; la seconda basata sulla prestazione energetica dell’edificio reale, che dovrà raggiungere la medesima prestazione dell’edificio di riferimento. Il secondo decreto riguarda, invece, le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), in sostituzione al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009.
Obiettivo del documento è quello di rendere uniformi, su tutto il territorio nazionale, le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica. Saranno previste 10 classi energetiche (dalla A4 alla G), e l'APE dell'intero edificio ipotizzerà anche la classe raggiungibile nel caso in cui venissero effettuati interventi migliorativi sull'involucro o sul sistema di impianti.
Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti, è richiesto, alle Regioni che hanno già recepito in passato la normativa europea, di adeguarsi alla nuova normativa nazionale.
La normativa dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2015.
