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Mario Snc 26.05.2011
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Mario Snc - Costa molto di più rischiare che organizzarsi!!

Costa molto di più rischiare che organizzarsi!!

In base agli articoli 168 e 170 (vedi dettaglio di seguito) sugli obblighi del datore di lavoro e sulle sanzioni a carico dello stesso è facile capire come per lo spostamento manuale di carichi pesanti in ambito lavorativo costerebbe molto di più al datore di lavoro, rischiare che organizzarsi con mezzi ed attrezzature adeguate.

È così che tutti gli operatori del settore termoidraulico che volevano adeguarsi cercavano un prodotto, possibilmente motorizzato, che permettesse di salire le scale e che portasse il prodotto ad un’altezza di almeno 1,70Mt.
Mario Snc lo ha realizzato e presentato all’ultima edizione di termoidraulica, la fiera specializzata che si e svolta a Padova a fine Aprile 2011 riservata agli operatori del settore ottenendo un grandissimo successo.

MARIO SUPER RD 120 - CS170 è un carrello particolarmente idoneo al trasporto di caldaie e condizionatori. Grazie al sistema di sollevamento oltre a salire e scendere le scale è in grado di sollevare il carico fino a un altezza di 1,70 Mt. con la portata massima di 100 Kg.

Per i dettagli tecnici vedi scheda prodotto.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolareattrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 169, comma 1.

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