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L’Ecobonus 2018 è fruibile anche per i ruderi e unità collabenti
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ecobonus 2018 può essere richiesto anche per edifici inagibili e non produttivi di reddito, deve esserci però un impianto di riscaldamento

L’ecobonus vale per tutti gli edifici o unità immobiliari, qualunque sia la loro categoria catastale, compresi quelli rurali e le unità collabenti, nonostante esse possano essere inagibili e non produrre reddito: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una sua recente Circolare.
Il chiarimento arriva anche in seguito ad una specifica richiesta di chiarezza partita da Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – che qualche mese fa aveva scritto apertamente all’Agenzia delle Entrate perché riteneva eccessivamente complessa la normativa in relazione agli immobili rurali.
Nella Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 al paragrafo relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e in particolare alla sezione in cui si individuano gli edifici interessati all’agevolazione, viene specificato che lo sono tutti gli edifici, parti di edifici o unità immobiliari di qualunque categoria catastale, compresi quelli rurali.
Tra gli edifici considerati vi sono quindi anche quelli inseriti nella categoria catastale F2 che individua le “unità collibenti” dal momento che, anche se essi sono parzialmente o totalmente inagibili e non produttivi di reddito, sono considerabili come edifici esistenti in quanto già costruiti e accatastati.
Perché gli interventi per il risparmio energetico di questi immobili siano però ammessi è fondamentale che il proprietario possa dimostrare che negli ambienti in cui si realizza l’intervento vi sia un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006.
Le richieste di Uncem sono state quindi accolte ed è stata confermata la possibilità di usufruire dell’ecobonus anche per gli edifici rurali collabenti (ruderi), una posizione tra l’altro coerente con l’obiettivo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale.
Il chiarimento arriva anche in seguito ad una specifica richiesta di chiarezza partita da Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – che qualche mese fa aveva scritto apertamente all’Agenzia delle Entrate perché riteneva eccessivamente complessa la normativa in relazione agli immobili rurali.
Nella Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 al paragrafo relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e in particolare alla sezione in cui si individuano gli edifici interessati all’agevolazione, viene specificato che lo sono tutti gli edifici, parti di edifici o unità immobiliari di qualunque categoria catastale, compresi quelli rurali.
Tra gli edifici considerati vi sono quindi anche quelli inseriti nella categoria catastale F2 che individua le “unità collibenti” dal momento che, anche se essi sono parzialmente o totalmente inagibili e non produttivi di reddito, sono considerabili come edifici esistenti in quanto già costruiti e accatastati.
Perché gli interventi per il risparmio energetico di questi immobili siano però ammessi è fondamentale che il proprietario possa dimostrare che negli ambienti in cui si realizza l’intervento vi sia un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006.
Le richieste di Uncem sono state quindi accolte ed è stata confermata la possibilità di usufruire dell’ecobonus anche per gli edifici rurali collabenti (ruderi), una posizione tra l’altro coerente con l’obiettivo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale.