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Fotovoltaico in costruzione, c’è obbligo di versamento delle imposte ipocatastali
Il valore strumentale di un impianto fotovoltaico in costruzione giustifica l’obbligo di versamento delle imposte ipocatastali
L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale continuano a dover essere versate anche per l’acquisto di impianti fotovoltaici strumentali non ancora completati e con cessione soggetta ad Iva, lo afferma la Corte Costituzionale in una recente ordinanza.
La questione è stata discussa nell’udienza 11 dicembre 2019, conclusasi con l’ordinanza n. 6214 del 5 marzo 2020. La Cassazione Civile, sezione V, ha concluso che nel caso di acquisto da parte di una società di leasing della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico in costruzione vanno versate le aliquote ipotecaria e catastale, anche se questo è soggetto a IVA. Il motivo che giustifica questa impostazione è che il bene oggetto di cessione – ossia l’impianto fotovoltaico – è considerabile un immobile “strumentale” di fatto e di diritto.
La giustificazione di questo approccio è fornito dalla Cassazione nel testo originale dell’ordinanza, dalla quale si evince che la sentenza emessa di fonda “sul dato oggettivo dell'avvenuta deduzione dell'immobile acquistato in un contestuale rapporto di locazione finanziaria (e nel relativo mercato) implicante la sua utilizzazione; così palesandosi la sua suscettibilità di immediato impiego e di valorizzazione strumentale in ambito contrattuale e, dunque, giuridico-economico.”
Per le ragioni sopra enunciate, la Corte conferma la correttezza dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sull’impianto fotovoltaico in misura proporzionale, non fissa.
La questione è stata discussa nell’udienza 11 dicembre 2019, conclusasi con l’ordinanza n. 6214 del 5 marzo 2020. La Cassazione Civile, sezione V, ha concluso che nel caso di acquisto da parte di una società di leasing della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico in costruzione vanno versate le aliquote ipotecaria e catastale, anche se questo è soggetto a IVA. Il motivo che giustifica questa impostazione è che il bene oggetto di cessione – ossia l’impianto fotovoltaico – è considerabile un immobile “strumentale” di fatto e di diritto.
La giustificazione di questo approccio è fornito dalla Cassazione nel testo originale dell’ordinanza, dalla quale si evince che la sentenza emessa di fonda “sul dato oggettivo dell'avvenuta deduzione dell'immobile acquistato in un contestuale rapporto di locazione finanziaria (e nel relativo mercato) implicante la sua utilizzazione; così palesandosi la sua suscettibilità di immediato impiego e di valorizzazione strumentale in ambito contrattuale e, dunque, giuridico-economico.”
Per le ragioni sopra enunciate, la Corte conferma la correttezza dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sull’impianto fotovoltaico in misura proporzionale, non fissa.
