Focus Efficienza Energetica

17.09.2013
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Impianti termici: libretto d’impianto solo con l’Ape del contratto definitivo

I libretti d'impianto vanno allegati all'Attestato di Prestazione Energetica solamente all'atto conclusivo di stipula del contratto.
Il libretto d’impianto va allegato all’Attestato di Prestazione Energetica solamente all’atto di stipula del contratto definitivo.
La consegna del libretto d’impianto al futuro proprietario dell’abitazione infatti non è necessaria in fase di trattativa d’acquisto: la validità dell’Ape è legata necessariamente all’efficienza energetica degli impianti termici e, nel caso non venga effettuato il controllo su questi ultimi, l’Ape scadrà il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
I libretti d’impianto vanno allegati all’Ape e consentono di verificarne la validità ma, allo stesso tempo, l’Ape non può essere modificato da libretti d’impianto successivi a quello allegato all’Attestato.

La precisazione, resa pubblica dal Consiglio Nazionale del notariato, serve per fare luce sulle disposizioni previste dalla Legge del Fare 98/2013 e dalla Legge Ecobonus: le nuove regole impongono la consegna al cliente dell’Ape (in originale o in copia) già in fase di trattativa, affinchè il cliente possa aver chiare le condizioni dell’edificio (efficienza energetica, isolamento termico, prestazioni e classe d’appartenenza).
L’Ape verrà poi allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili e sarà considerato valido per dieci anni, con aggiornamenti previsti in caso di ristrutturazioni o interventi che vadano a modificare la classe energetica dell’immobile.
Come anticipato, nel caso in cui non vengano effettuati i controlli periodici sugli impianti, l’Ape potrà scadere prima dei dieci anni previsti dalla legge.