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Perdite di gas refrigerante: previste sanzioni in caso di mancato blocco entro 5 giorni
Non ci sono scusanti ammesse, le perdite di gas refrigeranti devono essere bloccate entro 5 giorni dall’accertamento, anche a costo di interrompere il funzionamento degli impianti

La riparazione delle perdite di gas fluorurati in ambiente deve avvenire entro 5 giorni dall’accertamento, il Ministero dell’Ambiente conferma in modo fermo quest’obbligo e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto ad Assofrigoristi, che ha chiesto informazioni in merito.
L’obbligo è previsto dall’Art 3 del D. Lgs. N. 163/2019 comma 2, il quale introduce proprio le sanzioni pecuniarie cui si incorre nel caso in cui la perdita individuata non venga riparata nel minor tempo possibile o entro 5 giorni dal suo accertamento.
Questo specifico comma dell’Decreto Legislativo viene letto in modo molto rigido dai funzionari del Ministero, i quali confermano l’obbligo di bloccare immediatamente la perdita in modo da evitare quanto più possibile il danno all’ambiente dovuto all’emissione di gas fluorurati a effetto serra in atmosfera.
Dal Ministero confermano la lettura intransigente della norma la quale impone che la perdita sia sicuramente bloccata entro 5 giorni dall’accertamento della stessa e quindi riparata. “E’ infatti impensabile che una volta accertata la perdita, l’operatore resti inerme in attesa di ricevere un pezzo di ricambio, aspettare di avere soldi per la riparazione, perché non ha tempo di farlo… La norma vuole proprio evitare l’inattività dell’azione!".
Assofrigoristi, come Associazione portavoce di un settore professionale importante per l’economia italiana, ha fatto presente al Ministero che in alcune situazioni/apparecchi/impianti può succedere che per mancanza di componenti necessario o per la stessa inaccessibilità del punto di perdita, si renda necessario bloccare l’impianto di produzione (o di servizio), con possibili grandi ricadute economiche.
Sono già prefigurati casi di ricorsi contro le sanzioni e, non da ultimo, casi di occultazione delle evento di perdita di gas refrigerante da parte dell’Operatore (che può chiedere il sostegno del tecnico) così da poter evitare di incorrere nel problema a monte della sanzione, creando quindi comportamenti illeciti in una sorta di “nero” ambientale, come definito dall’Associazione stessa.
Nonostante queste obiezioni, il Ministero ha confermato l’obbligo assoluto di bloccare la perdita entro 5 giorni dall’accertamento. Ciò significa che il tecnico, una volta individuata la perdita, deve:
Una volta riparata la perdita, l’intervento dovrà essere inserito nella Banca Dati come “Riparazione”, il tutto in un unico evento, che sarà successivamente verificato entro 30 giorni.
Quest’obbligo preciso, oltre alle possibili conseguenze negative sopra descritte, potrà avere effetti diretti anche sulle tecniche progettuali delle tubazioni per la distribuzioni del refrigerante, specialmente negli impianti più complessi, che probabilmente inizieranno ad essere progettate in modo che eventuali casi di perdite di gas refrigerante evitino l’interruzione delle attività dell’impresa dell’Operatore.
L’obbligo è previsto dall’Art 3 del D. Lgs. N. 163/2019 comma 2, il quale introduce proprio le sanzioni pecuniarie cui si incorre nel caso in cui la perdita individuata non venga riparata nel minor tempo possibile o entro 5 giorni dal suo accertamento.
Questo specifico comma dell’Decreto Legislativo viene letto in modo molto rigido dai funzionari del Ministero, i quali confermano l’obbligo di bloccare immediatamente la perdita in modo da evitare quanto più possibile il danno all’ambiente dovuto all’emissione di gas fluorurati a effetto serra in atmosfera.
Dal Ministero confermano la lettura intransigente della norma la quale impone che la perdita sia sicuramente bloccata entro 5 giorni dall’accertamento della stessa e quindi riparata. “E’ infatti impensabile che una volta accertata la perdita, l’operatore resti inerme in attesa di ricevere un pezzo di ricambio, aspettare di avere soldi per la riparazione, perché non ha tempo di farlo… La norma vuole proprio evitare l’inattività dell’azione!".
Assofrigoristi, come Associazione portavoce di un settore professionale importante per l’economia italiana, ha fatto presente al Ministero che in alcune situazioni/apparecchi/impianti può succedere che per mancanza di componenti necessario o per la stessa inaccessibilità del punto di perdita, si renda necessario bloccare l’impianto di produzione (o di servizio), con possibili grandi ricadute economiche.
Sono già prefigurati casi di ricorsi contro le sanzioni e, non da ultimo, casi di occultazione delle evento di perdita di gas refrigerante da parte dell’Operatore (che può chiedere il sostegno del tecnico) così da poter evitare di incorrere nel problema a monte della sanzione, creando quindi comportamenti illeciti in una sorta di “nero” ambientale, come definito dall’Associazione stessa.
Nonostante queste obiezioni, il Ministero ha confermato l’obbligo assoluto di bloccare la perdita entro 5 giorni dall’accertamento. Ciò significa che il tecnico, una volta individuata la perdita, deve:
- Isolare il punto di perdita lavorando sulle valvole bypass;
- In caso l’operazione precedente non sia possibile, isolare almeno il tratto di impianto soggetto alla perdita recuperando tutto il refrigerante presente. In mancanza di sezionamenti si rende necessario lo svuotamento di tutto l’impianto.
Una volta riparata la perdita, l’intervento dovrà essere inserito nella Banca Dati come “Riparazione”, il tutto in un unico evento, che sarà successivamente verificato entro 30 giorni.
Quest’obbligo preciso, oltre alle possibili conseguenze negative sopra descritte, potrà avere effetti diretti anche sulle tecniche progettuali delle tubazioni per la distribuzioni del refrigerante, specialmente negli impianti più complessi, che probabilmente inizieranno ad essere progettate in modo che eventuali casi di perdite di gas refrigerante evitino l’interruzione delle attività dell’impresa dell’Operatore.