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Rinnovabili elettriche: dall’AEEG le nuove regole per lo scambio sul posto

Con la Delibera 570/2012/R/efr del 20 Dicembre 2012, L’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha introdotto nuove regole che, a partire da questi giorni, regoleranno lo scambio sul posto di elettricità prodotta da rinnovabili.
Il servizio di scambio sul posto consente di compensare la quantità di energia immessa in rete nel periodo di un’ora, con quella prelevata dalla rete per autoconsumo, utilizzando quindi la rete come strumento di immagazzinamento virtuale dell’energia prodotta ma non consumata. Il caso più tipico è quello dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’abitazione.
Secondo la Delibera dell’AEEG, lo scambio sul posto può essere applicato, in alternativa alla vendita dell’energia elettrica immessa in rete nel caso di:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Per poter accedere al servizio di scambio sul posto, che è erogato dal GSE, è necessario che gli impianti per il consumo e la produzione di energia elettrica siano connessi in un unico punto con la rete pubblica, l’attuale servizio (a differenza di quello vigente fino al 2008) consiste nella compensazione economica dell’energia elettrica (energia immessa – energia prelevata) e non più nella compensazione fisica.
Per approfondimenti consigliamo di scaricare la delibera dell’AEEG in allegato (PDF-1) e la Relazione Tecnica (PDF-2) dove sono spiegate in dettaglio tutte le modalità e le condizioni per l’erogazione del servizio di scambio sul posto.
Il servizio di scambio sul posto consente di compensare la quantità di energia immessa in rete nel periodo di un’ora, con quella prelevata dalla rete per autoconsumo, utilizzando quindi la rete come strumento di immagazzinamento virtuale dell’energia prodotta ma non consumata. Il caso più tipico è quello dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’abitazione.
Secondo la Delibera dell’AEEG, lo scambio sul posto può essere applicato, in alternativa alla vendita dell’energia elettrica immessa in rete nel caso di:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Per poter accedere al servizio di scambio sul posto, che è erogato dal GSE, è necessario che gli impianti per il consumo e la produzione di energia elettrica siano connessi in un unico punto con la rete pubblica, l’attuale servizio (a differenza di quello vigente fino al 2008) consiste nella compensazione economica dell’energia elettrica (energia immessa – energia prelevata) e non più nella compensazione fisica.
Per approfondimenti consigliamo di scaricare la delibera dell’AEEG in allegato (PDF-1) e la Relazione Tecnica (PDF-2) dove sono spiegate in dettaglio tutte le modalità e le condizioni per l’erogazione del servizio di scambio sul posto.