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Cessione del credito e sconto in fattura con Superbonus 110%, approvati gli emendamenti al DL Rilancio
Le modifiche al DL Rilancio modificano l’ambito di applicazione del Superbonus al 110% e specificano le possibilità di utilizzo di sconto in fattura e cessione del credito

Sono stati approvati tutti gli emendamenti al Decreto Rilancio che ieri, 1 luglio 2020, sono stati sottoposti alla Commissione Bilancio, anche quelli inerenti al nuovo Sismabonus del 110%.
Alcune delle novità approvate riguardano specificamente il campo di applicazione del meccanismo incentivante (ne parlavamo qui ieri) e danno ora la possibilità di ottenere un bonus del 110% per grandi interventi antisismici o di riqualificazione energetica anche a:
- Seconde case, comprese le villette a schiera;
- Edifici che siano demoliti per poi essere ricostruiti;
- Unità immobiliari funzionalmente indipendenti ma collocate all’interno di edifici plurifamiliari.
I nuovi emendamenti approvati hanno poi introdotto tra quelli gli interventi incentivabili anche quelli che comportano l’acquisto e l’installazione di collettori solari e caldaie a biomasse in classe 5 stelle, solo adottate in sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente.
Alcuni importanti cambiamenti riguardano l’art. 121 del Decreto Rilancio, che si riferisce specificamente alla cessione del credito ed allo sconto in fattura acquisibile al posto delle detrazioni fiscali, che nel caso specifico del Superbonus possono raggiungere ben il 110% della spesa effettuata.
Le modifiche introdotte al comma 1 chiariscono che il credito d’imposta che spetta al fornitore di beni e servizi è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello di sconto applicato, ed è successivamente cedibile ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediati finanziari.
Si prevede inoltre la possibilità di scegliere la cessione e lo sconto per ciascuna fattura emessa, qualunque sia lo stato di avanzamento lavori, una novità che permetterà alle impresi di avere sempre liquidità disponibile.
Anche in questo caso le detrazioni possono essere sostituite da sconto in fattura o cessione del credito, in questo caso però non vi possono essere più di due cessioni per ciascun intervento e come stabilito dal comma 1-bis dell’art 121 del DL Rilancio, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento e devono rifarsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
La struttura del Superbonus si delinea via via delineandosi, anche grazie a queste novità approvate, che completano il quadro che si ricava dal DL Rilancio; rimaniamo tuttavia in attesa del decreto MiSE sulle asseverazioni tecniche ed i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, senza i quali questo incentivo rimane ancora disponibile solo sulla carta.
Alcune delle novità approvate riguardano specificamente il campo di applicazione del meccanismo incentivante (ne parlavamo qui ieri) e danno ora la possibilità di ottenere un bonus del 110% per grandi interventi antisismici o di riqualificazione energetica anche a:
- Seconde case, comprese le villette a schiera;
- Edifici che siano demoliti per poi essere ricostruiti;
- Unità immobiliari funzionalmente indipendenti ma collocate all’interno di edifici plurifamiliari.
I nuovi emendamenti approvati hanno poi introdotto tra quelli gli interventi incentivabili anche quelli che comportano l’acquisto e l’installazione di collettori solari e caldaie a biomasse in classe 5 stelle, solo adottate in sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente.
Alcuni importanti cambiamenti riguardano l’art. 121 del Decreto Rilancio, che si riferisce specificamente alla cessione del credito ed allo sconto in fattura acquisibile al posto delle detrazioni fiscali, che nel caso specifico del Superbonus possono raggiungere ben il 110% della spesa effettuata.
Le modifiche introdotte al comma 1 chiariscono che il credito d’imposta che spetta al fornitore di beni e servizi è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello di sconto applicato, ed è successivamente cedibile ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediati finanziari.
Si prevede inoltre la possibilità di scegliere la cessione e lo sconto per ciascuna fattura emessa, qualunque sia lo stato di avanzamento lavori, una novità che permetterà alle impresi di avere sempre liquidità disponibile.
Anche in questo caso le detrazioni possono essere sostituite da sconto in fattura o cessione del credito, in questo caso però non vi possono essere più di due cessioni per ciascun intervento e come stabilito dal comma 1-bis dell’art 121 del DL Rilancio, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento e devono rifarsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
La struttura del Superbonus si delinea via via delineandosi, anche grazie a queste novità approvate, che completano il quadro che si ricava dal DL Rilancio; rimaniamo tuttavia in attesa del decreto MiSE sulle asseverazioni tecniche ed i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, senza i quali questo incentivo rimane ancora disponibile solo sulla carta.