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                             Questo articolo ha più di 3 anni
                        
                        
						Cessione del credito per la riqualificazione energetica: pubblicato il modello dall’Agenzia delle Entrate
Riqualificazione energetica e cessione del credito: novità dall'Agenzia delle Entrate
							 
																	
                                    Il 19 Aprile l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento 100372/2019 correlato di modello per la cessione del credito che consente ai contribuenti che compiano lavori per migliorare l’efficienza energetica delle singole unità immobiliari di cedere la detrazione fiscale a Energy Service Company (ESCo), consorzi e società consortili e fornitori.
 
 
Il provvedimento determina le modalità con le quali incapienti e privati possono scegliere di cedere il credito in favore di quei fornitori che abbiano realizzato gli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.
 
L’Agenzia delle entrate specifica, in un’apposita sezione, che la detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta viene calcolata tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
 
Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
 
Il cessionario può cedere il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, totalmente o parzialmente. Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
 
 
È importante ricordare che i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nell’anno 2018, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, devono essere comunicati dal 7 Maggio al 12 Luglio 2019.
 
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 Agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
 
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 attribuito al cessionario è usufruibile dal 5 Agosto 2019 e, in ogni caso, a seguito dell’accettazione del credito stesso compiuta nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
															Modalità di cessione dell’ecobonus
Il provvedimento determina le modalità con le quali incapienti e privati possono scegliere di cedere il credito in favore di quei fornitori che abbiano realizzato gli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle entrate specifica, in un’apposita sezione, che la detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta viene calcolata tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Il cessionario può cedere il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, totalmente o parzialmente. Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito
È importante ricordare che i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nell’anno 2018, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, devono essere comunicati dal 7 Maggio al 12 Luglio 2019.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 Agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 attribuito al cessionario è usufruibile dal 5 Agosto 2019 e, in ogni caso, a seguito dell’accettazione del credito stesso compiuta nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
 
     
                         
                         
                         
                            