Focus Leggi/Normative
Questo articolo ha più di 3 anni
Aggiornata la definizione di impianto termico all’interno delle FAQ ENEA sull’Ecobonus
Alla luce della pubblicazione del DL 48 del 10/06/20 ENEA modifica la definizione di impianto termico nelle FAQ Ecobonus

Da ENEA una nuova definizione di impianto termico, pubblicata all’interno della FAQ 9D – Ecobonus, aggiornata in conseguenza alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n.48.
Il Decreto è andata a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che, a sua volta, modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ma anche in attuazione della direttiva UE sul rendimento energetico nell’edilizia 2002/91/CE.
La nuova definizione di impianto termico, applicata dall’11 giugno 2020, è ricavata dall’art. 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020 ed è la seguente:
“Impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Il Decreto è andata a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che, a sua volta, modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ma anche in attuazione della direttiva UE sul rendimento energetico nell’edilizia 2002/91/CE.
La nuova definizione di impianto termico, applicata dall’11 giugno 2020, è ricavata dall’art. 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020 ed è la seguente:
“Impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.