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Split Payment e Reverse Charge: polverone sui nuovi adempimenti IVA per le aziende
ANCE, CNA e CNI si schierano compatti contro Split Payment e Reverse Charge, le novità sull’IVA introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
Sembra una pratica consolidata, in questi ultimi anni, quella di assegnare alle nuove imposte e ai nuovi adempimenti burocratici dei nomi inglesi, quasi a voler rendere i contribuenti meno consapevoli ma comunque - questo è fuori questione - sempre più oberati. Questa volta tocca all’IVA, con l’introduzione di nuove pratiche: il cosiddetto Reverse Charge, ovvero l’eliminazione della detrazione IVA dagli acquisti delle aziende; e lo Split Payment, ovvero il meccanismo che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare l’IVA per i lavori eseguiti direttamente nelle casse dell’erario, bypassando le aziende, che si troveranno in questo modo ad “anticipare” l’imponibile IVA, aggravando la già difficile crisi di liquidità delle imprese.
Entrambi i provvedimenti sono stati introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 al fine dichiarato di contrastare l’evasione fiscale e hanno già sollevato una nuvola di polemiche. Vediamo quindi brevemente in cosa consistono questi due provvedimenti e quali novità introducono.
Consiste nell’obbligo di contabilizzare l’IVA (normalmente in carico al fornitore) all’acquirente. In questo modo, in pratica, si elimina la detrazione IVA sugli acquisti effettuati dalle aziende.
Se l’acquirente si è quindi auto-qualificato come imprenditore o libero professionista, l'Iva non viene applicata nella transazione, e quindi ovviamente vengono a mancare i presupposti per la detrazione.
Se diversamente il cliente si è qualificato come consumatore subisce l'addebito dell’Iva, in questo modo la detrazione è esclusa.
Questo regime, già applicato per l’edilizia, è stato esteso dalla legge di stabilità anche a:
Lo scopo di questo meccanismo è duplice:
Il problema è che, eliminando le detrazioni intermedie, diventa più conveniente acquistare i componenti (o le materie prime) nei paesi europei che hanno un regime IVA più basso e rivenderle mantenendo comunque per il passaggio finale l’aliquota italiana. In altre parole, lo stato ha tutto da guadagnarci, perché comunque viene garantita l’entrata sul prodotto finale, mentre le aziende, specialmente quelle che si collocano all’inizio della filiera, hanno tutto da perdere.
Questa novità riguarda invece le aziende che hanno a che fare con le pubbliche amministrazioni. I fornitori di beni e servizi non dovranno più includere l’IVA nelle fatture intestate alle PA, le quali lo verseranno direttamente nelle casse dell’erario.
“In sostanza, alle imprese che lavorano con la Pa non sarà pagata più l’Iva, con il risultato che nelle casse delle aziende oneste ci sarà un forte ammanco di liquidità che oscillerà tra il 10% e il 22% di quello attualmente incassato.” Queste le parole di Paolo Buzzetti, presidente di ANCE, che fa notare anche come questo meccanismo sia anche in contrasto con le normative europee: “L’Italia è già sorvegliata speciale della Ue con due procedure di infrazione aperte per i ritardi nei rimborsi Iva e nei pagamenti della Pubblica amministrazione.”
Anche CNA si dichiara molto critica nei confronti dei due provvedimenti: “Chiediamo al Governo di ritornare sui suoi passi su entrambi gli istituti, che la CNA, insieme alle altre confederazioni aderenti a Rete imprese Italia, sta ponendo con forza: stiamo cercando di dare maggiore certezza alle nostre sedi che curano i servizi per le imprese, chiedendo all’Agenzia delle entrate di condividere delle linee interpretative sui molti quesiti che ci sono pervenuti dalle sedi territoriali”.
La norma, in teoria, non dovrebbe includere anche i liberi professionisti, “tuttavia – ha fatto rilevare Armando Zambrano, Presidente del CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - nonostante le prescrizioni normative, il nostro Consiglio ha ricevuto, già nel mese di gennaio 2015, numerose segnalazioni di Amministrazioni Pubbliche che intendono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi ad ingegneri per lavori debitamente svolti. In alcuni casi, addirittura, le Amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero per versamenti Iva riguardanti attività svolte nel 2014”.
Entrambi i provvedimenti sono stati introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 al fine dichiarato di contrastare l’evasione fiscale e hanno già sollevato una nuvola di polemiche. Vediamo quindi brevemente in cosa consistono questi due provvedimenti e quali novità introducono.
Reverse Charge
Consiste nell’obbligo di contabilizzare l’IVA (normalmente in carico al fornitore) all’acquirente. In questo modo, in pratica, si elimina la detrazione IVA sugli acquisti effettuati dalle aziende.
Se l’acquirente si è quindi auto-qualificato come imprenditore o libero professionista, l'Iva non viene applicata nella transazione, e quindi ovviamente vengono a mancare i presupposti per la detrazione.
Se diversamente il cliente si è qualificato come consumatore subisce l'addebito dell’Iva, in questo modo la detrazione è esclusa.
Questo regime, già applicato per l’edilizia, è stato esteso dalla legge di stabilità anche a:
- Servizi di pulizia;
- Servizi di demolizione;
- Installazione di impianti;
- Cessione dei certificati energetici;
- Cessione di beni agli ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Lo scopo di questo meccanismo è duplice:
- Evitare, all’interno dell’Unione Europea, la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri, che verrebbe così incassata dagli Stati esteri, non essendo ancora presente una legislazione europea che possa agire da compensazione;
- Evitare le “frodi carosello”, ovvero i casi in cui il fornitore non versa l’IVA, ma al cliente va comunque garantita la detrazione (caso tipico: azienda che vende componenti ad un’azienda di prodotti finiti).
Il problema è che, eliminando le detrazioni intermedie, diventa più conveniente acquistare i componenti (o le materie prime) nei paesi europei che hanno un regime IVA più basso e rivenderle mantenendo comunque per il passaggio finale l’aliquota italiana. In altre parole, lo stato ha tutto da guadagnarci, perché comunque viene garantita l’entrata sul prodotto finale, mentre le aziende, specialmente quelle che si collocano all’inizio della filiera, hanno tutto da perdere.
Split Payment
Questa novità riguarda invece le aziende che hanno a che fare con le pubbliche amministrazioni. I fornitori di beni e servizi non dovranno più includere l’IVA nelle fatture intestate alle PA, le quali lo verseranno direttamente nelle casse dell’erario.
“In sostanza, alle imprese che lavorano con la Pa non sarà pagata più l’Iva, con il risultato che nelle casse delle aziende oneste ci sarà un forte ammanco di liquidità che oscillerà tra il 10% e il 22% di quello attualmente incassato.” Queste le parole di Paolo Buzzetti, presidente di ANCE, che fa notare anche come questo meccanismo sia anche in contrasto con le normative europee: “L’Italia è già sorvegliata speciale della Ue con due procedure di infrazione aperte per i ritardi nei rimborsi Iva e nei pagamenti della Pubblica amministrazione.”
Anche CNA si dichiara molto critica nei confronti dei due provvedimenti: “Chiediamo al Governo di ritornare sui suoi passi su entrambi gli istituti, che la CNA, insieme alle altre confederazioni aderenti a Rete imprese Italia, sta ponendo con forza: stiamo cercando di dare maggiore certezza alle nostre sedi che curano i servizi per le imprese, chiedendo all’Agenzia delle entrate di condividere delle linee interpretative sui molti quesiti che ci sono pervenuti dalle sedi territoriali”.
La norma, in teoria, non dovrebbe includere anche i liberi professionisti, “tuttavia – ha fatto rilevare Armando Zambrano, Presidente del CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - nonostante le prescrizioni normative, il nostro Consiglio ha ricevuto, già nel mese di gennaio 2015, numerose segnalazioni di Amministrazioni Pubbliche che intendono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi ad ingegneri per lavori debitamente svolti. In alcuni casi, addirittura, le Amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero per versamenti Iva riguardanti attività svolte nel 2014”.
