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09.01.2015
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CNI, quando e come i professionisti possono erogare prestazioni occasionali senza partita IVA

I professionisti iscritti all’albo possono offrire prestazioni occasionali superando il tetto dei 5000 euro annui senza dover aprire partita IVA.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso nei giorni scorsi una nota per chiarire le diverse norme italiane che regolano l’erogazione di prestazioni occasionali (pagate con ritenuta d’acconto) da parte degli iscritti all’albo.

Per prestazioni occasionali si intende “rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro”. Questo tipo di prestazioni sono quindi escluse dalla normativa del contratto di collaborazione a progetto, che regola invece le collaborazioni con importo superiore.

Nella nota, scaricabile a questo indirizzo, il CNI fa sapere che è possibile però, per i professionisti iscritti all’albo ma sprovvisti di partita IVA, erogare prestazioni superando la soglia di compenso che regola le prestazioni occasionali (Comma 2 art. 61 del DL 276/2013), purché si verifichino le seguenti condizioni:
  1. Il professionista deve essere regolarmente iscritto all’albo;
  2. Il professionista non deve svolgere lavoro autonomo e non essere in possesso di una partita IVA;
  3. Il professionista deve svolgere regolarmente il lavoro per cui è iscritto all’albo, questa condizione deve essere provata con una serie di atti economici verificabili (tipicamente il caso di un dipendente di un’azienda che riceve uno stipendio mensile);
  4. Il contenuto concreto della prestazione deve riguardare le attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali il professionista è iscritto all’albo.

Se si verificano queste tre condizioni, quindi, qualsiasi professionista che svolge attività intellettuale può percepire compensi da prestazioni occasionali anche superiori ai 5000€, anche per un periodo superiore ai 30 giorni.

Per quanto riguarda la normativa fiscale, invece, il documento del CNI chiarisce che: “i limiti previsti dalla normativa fiscale, circa la possibilità per un soggetto iscritto ad un albo professionale, di poter svolgere una prestazione professionale di natura occasionale senza che la stessa sia configurabile come reddito di natura professionale, e quindi con la necessità di apertura di una partita IVA, non siano legati alla durata della prestazione o ad un ammontare del corrispettivo pattuito, ma siano collegati al requisito soggettivo dell’abitualità o meno della prestazione effettuata”.

In altre parole, la prestazione (come da definizione) deve essere occasionale e non può essere quindi esercitata abitualmente.

Sul fronte previdenziale, infine, la normativa prevede che “il reddito derivante da tali prestazioni, se superiore a € 5.000, sarà soggetto a contribuzione previdenziale per la parte eccedente il limite indicato”. Sarà quindi necessario versare dei contributi all’INPS solo per la parte di compenso percepito che eccede i 5000€ annui.

Il caso tipico dunque può essere quello di un ingegnere dipendente, ad esempio di uno studio, assunto con regolare contratto e iscritto all’albo. In questo caso potrà offrire una consulenza di ingegneria ad un’azienda terza, senza preoccuparsi di non superare i 5000€ e i 30 giorni. La prestazione potrà quindi essere pagata con ritenuta d’acconto e i contributi all’Inps dovranno essere versati solo per la somma eccedente i 5000€.

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