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Sì al Superbonus per impianti fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’edificio
Il sì dell’Agenzia delle Entrate per il 110% nel caso di fotovoltaico sul terreno dell’edificio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 171/2021 ad una questione posta da un contribuente in merito alla possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare, il quesito riguarda la realizzazione di un impianto a servizio dell’abitazione, ma che invece di essere posizionato sul tetto dell’edificio oggetto dell’intervento verrebbe installato a terra, all’interno della zona di proprietà dell’edificio. Il caso prevede che solo i pannelli verrebbero così installati, poiché il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati dell’edificio centrale, dato che il POD di riferimento sarebbe quello originario dell’abitazione.
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità in questo caso di accedere ai vantaggi fiscali previsti dal Superbonus, sulla base delle modifiche dell’articolo 119 del cosiddetto Decreto Rilancio che disciplina le detrazioni per il 110%.
La circolare n.30/E del 2020 ha stabilito che l’installazione di impianti fotovoltaici è agevolata se è realizzata su:
-parti comuni di un edificio in condominio
-singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso
-edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il documento stabilisce inoltre che l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle strutture pertinenziali di questi edifici, accogliendo positivamente il quesito posto dal richiedente.
Per una lettura più approfondita, alleghiamo il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il quesito riguarda la realizzazione di un impianto a servizio dell’abitazione, ma che invece di essere posizionato sul tetto dell’edificio oggetto dell’intervento verrebbe installato a terra, all’interno della zona di proprietà dell’edificio. Il caso prevede che solo i pannelli verrebbero così installati, poiché il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati dell’edificio centrale, dato che il POD di riferimento sarebbe quello originario dell’abitazione.
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità in questo caso di accedere ai vantaggi fiscali previsti dal Superbonus, sulla base delle modifiche dell’articolo 119 del cosiddetto Decreto Rilancio che disciplina le detrazioni per il 110%.
La circolare n.30/E del 2020 ha stabilito che l’installazione di impianti fotovoltaici è agevolata se è realizzata su:
-parti comuni di un edificio in condominio
-singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso
-edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il documento stabilisce inoltre che l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle strutture pertinenziali di questi edifici, accogliendo positivamente il quesito posto dal richiedente.
Per una lettura più approfondita, alleghiamo il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate.