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Quando si può usufruire dello sconto in fattura? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate
Dopo un repentino cambio di approccio, l’Ag. Entrate chiarisce definitivamente quando si può sfruttare il meccanismo dello sconto in fattura

Sullo sconto in fattura in questi mesi è stato scritto tutto e il contrario di tutto: tante informazioni, richieste di modifica dei testi normativi che lo hanno introdotto e cambiamenti di approccio.
La confusione in merito è comprensibilmente tanta. Dopo le ultime novità che sono state inserite nella Legge di Bilancio 2020 un utente ha chiesto alla rivista online dell’Agenzia delle Entrate, Fiscooggi.it, informazioni sul periodo da cui sia possibile richiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Volendo chiarire la questione in modo più definitivo, FiscoOggi ha spiegato che dal 1 gennaio 2020 non è più possibile decidere se si desidera ottenere la detrazione spettante oppure lo sconto equivalente sul prezzo dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi di efficienza energetica.
È stata proprio la legge di bilancio 160/2019 , al comma 70 dell’art. 1, ad eliminare questa possibilità modificando il testo del precedente comme 3.1 dell’art 14 del D.L. 63/2013.
La possibilità di richiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni ci sarà, ma solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali del valore pari o superiore a 200.000 € e, come definito dalla norma, nel corso di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, così come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
La confusione in merito è comprensibilmente tanta. Dopo le ultime novità che sono state inserite nella Legge di Bilancio 2020 un utente ha chiesto alla rivista online dell’Agenzia delle Entrate, Fiscooggi.it, informazioni sul periodo da cui sia possibile richiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Volendo chiarire la questione in modo più definitivo, FiscoOggi ha spiegato che dal 1 gennaio 2020 non è più possibile decidere se si desidera ottenere la detrazione spettante oppure lo sconto equivalente sul prezzo dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi di efficienza energetica.
È stata proprio la legge di bilancio 160/2019 , al comma 70 dell’art. 1, ad eliminare questa possibilità modificando il testo del precedente comme 3.1 dell’art 14 del D.L. 63/2013.
La possibilità di richiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni ci sarà, ma solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali del valore pari o superiore a 200.000 € e, come definito dalla norma, nel corso di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, così come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.