Focus Incentivi
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L’Ecobonus 65% si può sommare ad alcune agevolazioni locali
L'Enea specifica che le detrazioni 55 prima del gennaio 2013 non sono cumulabili, mentre le detrazioni 65 possono essere cumulate con altri incentivi locali ma non quelli nazionali.

Sì alla somma delle agevolazioni fiscali, ma sono escluse quelle nazionali nei medesimi interventi. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha chiarito una situazione che sempre più spesso si è venuta a creare: si possono sommare Ecobonus 65% con altre agevolazioni fiscali?
Nello specifico Enea ha risposto: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell’Art. 6, comma 3 del D.L. 115/2008, le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi.
Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, riteniamo che le detrazioni fiscali del 55-65% siano:
- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”.
In sostanza gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 fino al 2 gennaio 2013 la detrazione del 55% non è cumulabile con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità. Quindi dal 3 gennaio 2013 le detrazioni fiscali del 55% (portate al 65% dalla Legge 90/2013) sono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
L’Enea invita comunque a verificare prima di iniziare i lavori la compatibilità di bonus riconosciuti a livello locale con la cumulabilità con l’Ecobonus. “Inoltre - ha precisato l’Enea - l’Ecobonus 65% non si può sommare agli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto Energia e le detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili”.
Nello specifico Enea ha risposto: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell’Art. 6, comma 3 del D.L. 115/2008, le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi.
Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, riteniamo che le detrazioni fiscali del 55-65% siano:
- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”.
In sostanza gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 fino al 2 gennaio 2013 la detrazione del 55% non è cumulabile con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità. Quindi dal 3 gennaio 2013 le detrazioni fiscali del 55% (portate al 65% dalla Legge 90/2013) sono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
L’Enea invita comunque a verificare prima di iniziare i lavori la compatibilità di bonus riconosciuti a livello locale con la cumulabilità con l’Ecobonus. “Inoltre - ha precisato l’Enea - l’Ecobonus 65% non si può sommare agli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto Energia e le detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili”.