Focus Incentivi

03.12.2019
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Detrazioni fiscali per ristrutturazione: si può usufruirne per edifici di cui non si è ancora proprietari?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi in cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia nei casi in cui l’immobile non sia ancora di proprietà
Per usufruire delle detrazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici è necessario conoscere con precisione i propri oneri e le procedure da seguire a livello burocratico, ma accade, non di rado, di trovarsi di fronte a situazioni grigie, per cui non è semplice capire come orientarsi, anche approfondendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate all’interno delle varie guide e risposte di interpello.
 
È questo il caso di un lettore della rivista online FiscoOggi, il quale ha chiesto aiuto per chiarire se sia possibile usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie da effettuare su un immobile che si intende acquistare.
 
I redattori hanno risposto positivamente a questo quesito, chiarendo che , è possibile usufruire delle detrazioni Irpef previste per le spese sostenute per effettuare interventi di recupero edilizio su un immobile che verrà acquistato in futuro, purché lo stesso sia stato oggetto di un contratto preliminare di vendita regolarmente stipulato e registrato.
 
La regola generale da seguire è la seguente: per beneficiare della detrazione è necessario che alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano stati registrati il preliminare d’acquisto o il rogito.
 
Inoltre, è necessario che l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile e faccia eseguire gli interventi a proprio carico. Il venditore non è invece tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione all’esecuzione dei lavori.
 
Considerando quindi, che il futuro acquirente rispetti tutte le altre condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione edilizia sugli edifici, esse gli spetteranno anche qualora l’acquisto non dovesse essere perfezionato, così come è stato chiarito dalla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2018 (circolare n.13/2019).