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11.12.2014
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Decreto Semplificazioni Fiscali: tutte le novità in vigore dal 13 dicembre 2014

Professionisti, APE, edilizia, detrazioni 65, dichiarazione dei redditi, appalti: tutte le novità in vigore dal 13 Dicembre con il Decreto Semplificazioni fiscali.
Mancano solo due giorni all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali (DL 175/2014), dove troveranno attuazione alcune norme atte a semplificare o a “sburocratizzare” gli adempimenti necessari all’Amministrazione finanziaria italiana per effettuare le consuete attività di controllo e accertamento.

Il Decreto introdurrà novità e conferme, alcune delle quali erano già state annunciate qualche tempo fa dai rappresentanti istituzionali in sede di conferenza stampa di presentazione del testo di legge. Vediamone insieme alcune.


Semplificazioni per le persone fisiche


Dichiarazione dei redditi pre-compilata: come già annunciato in sede di Consiglio dei Ministri lo scorso 1 dicembre 2014, entro il 15 aprile di ogni anno, ma ancora in via del tutto sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati una dichiarazione dei redditi pre-compilata in modalità telematica;
Spese di vitto e alloggio dei professionisti: le spese di vitto (alimenti e bevande) e alloggio (prestazioni alberghiere) acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, che quindi non potrà riaddebitare in fattura le stesse e dedurle dal proprio reddito di lavoro autonomo;
Abrogazione della comunicazione IRE all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta e ammessi alla detrazione Irpef del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.


Eliminazione di adempimenti superflui


• Viene abrogata la responsabilità solidale fiscale dell'appaltatore con il subappaltatore, per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;
• Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, l’Inps rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei loro dipendenti gestite dall'Istituto stesso. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese;
• In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di  cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.


Semplificazioni e coordinamenti normativi


Spese di rappresentanza: è adeguato a un massimo di €50 il valore di riferimento delle spese per gli omaggi, interamente deducibili sia ai fini delle imposte sui redditi che IVA;
• Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (APE): confermata l’ipotesi, avanzata già a settembre quando il Decreto era ancora una bozza, di applicare multe e sanzioni piuttosto salate (fino a 18.000 euro) per coloro che non allegano l’APE ai contratti di compravendita immobiliare e di affitto.