Focus Enti e Associazioni

12.10.2011
Questo articolo ha più di 3 anni

Acconti su opere per il risparmio energetico: possibilità di detrazione fino al 55% entro fine anno.

I bonifici pagati a titolo di caparra, anticipi e/o acconti nel 2011 dai privati per finanziare le opere per il risparmio energetico che verranno realizzate l’anno prossimo possono essere detratti fino al 55% purché il contratto di realizzazione preveda specifiche garanzie per la corretta esecuzione dei lavori successivi ai pagamenti.

La facilitazione riguarda anche le ristrutturazioni edilizie in quanto l’agevolazione del 36% potrebbe subire l’anno prossimo un taglio del 5% se entro il 30 settembre 2012 non sarà approvata la riforma fiscale prevista dalla manovra estiva 2011.

La particolarità della manovra è che sono agevolati non solo i pagamenti effettuati per lavori o servizi professionali già realizzati come ad esempio la consulenza per il progetto, ma anche i bonifici effettuati nel corso di quest’anno a titolo di anticipo o di saldo su lavori ancora da terminare o iniziare. In questi casi la normativa dei contratti prevede che “il committente prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.” (art. 1665 Codice Civile). Sulla base di quanto detto, nel contratto si deve quindi indicare che l’eventuale pagamento anticipato per lavori ancora da ultimare o eseguire non rappresenta una tacita accettazione senza riserve dell’opera eseguita in quanto il passaggio del rischio si ha solo con il collaudo finale con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla responsabilità per i vizi sulla base di quanto stabilito dall’art. 1667 del Codice Civile.

Nei contratti di appalto, d’opera, di fornitura con posa in opera o di acquisto dei beni agevolati il committente può chiedere che le anticipazioni di denaro siano considerate delle “caparre confirmatorie” regolate dall’art. 1385 del Codice Civile sulla base del quale “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.

Altra garanzia che può essere richiesta dal committente a tutela dei diritti patrimoniali è il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa sulla base della quale il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore per l’adempimento di un’obbligazione altrui.