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09.07.2019
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Firmato il Decreto FER1: incentiverà la produzione di 12 miliardi di MWh da rinnovabili

Soddisfazione per Di Maio e Costa alla firma del Decreto FER1, ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Firmato il Decreto FER1, ora manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché il nuovo provvedimento per l’incentivazione di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas di depurazione entri in vigore.

Sono le firme dei Ministri Di Maio e Costa che hanno permesso al testo normativo di compiere l’ultimo step precedente alla pubblicazione, dando in questo modo fiducia al decreto redatto al fine di sostenere la transizione nazionale alle FER ai ritmi individuati dal PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, attraverso incentivi e procedure finalizzate alla promozione dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità ambientale ed economica del settore.

“Un grande lavoro di squadra dei due ministeri, ambiente e sviluppo economico, che darà impulso alla produzione di energia rinnovabile, creando migliaia di nuovi posti di lavoro – ha commentato orgogliosamente Di Maioe puntando alla attuazione della transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione”.

“E’ una vera e propria rivoluzione copernicana, un cambio di paradigma – ha dichiarato Costa – si premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto, si incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile. Questo decreto è una grande opportunità di sviluppo e di tutela ambientale”.
 

Decreto FER1: cosa prevede?

 
Il Ministero ha analizzato i risultati ottenibili grazie al nuovo decreto FER1, prevedendo che esso incentiverà l’attivazione di investimenti per circa 10 miliardi di euro per la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di 8.000 MW, con un aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili pari a 12 miliardi di MWh.
 
I fondi a disposizione saranno concessi prioritariamente a:
 
a)Impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
b)Su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
c)Impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
d)Tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).
 
Il nuovo decreto modifica inoltre il riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati su edifici verrà attribuito un premio di 10 € per MWh prodotto e consumato in sito, cumulabile tra l’altro con quello per i moduli in sostituzione delle coperture in amianto.
Questo premio economico sarà riconosciuto a posteriori a condizione che l’energia auto-consumata sia più del 40% della produzione netta.
 
Naturalmente il testo impone dei limiti stringenti alle caratteristiche ambientali degli impianti che possono arrivare a ottenere gli incentivi statali. In tema di idroelettrico il decreto ammetterà ai finanziamenti solo gli impianti che rispettino determinati requisiti a tutela dei corpi idrici e che ottengano determinati risultati in seguito a una valutazione dell’Arpa.
 
Gli impianti fotovoltaici installati al posto di vecchie coperture in amianto o eternit invece, oltre ad accedere agli incentivi sull’energia elettrica, avranno diritto a un premio di 12 €/MWh sull’energia prodotta.
 

Ammissibilità agli incentivi

 
I progetti, per essere iscritti nei registri, dovranno partecipare ai bandi di selezione. Potranno essere presentati:
 
-Impianti di nuova costruzione, completamente riscostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
-Impianti soggetti a interventi di potenziamento, con differenza di potenza 1 MW tra quella precedente e quella successiva all’intervento;
-Impianti oggetto di rifacimento con potenza inferiore a 1MW.
 
Gli impianti fotovoltaici ammissibili sono solo quelli di nuova costruzione, realizzati per altro con componenti di nuova costruzione.
 
Potranno inoltre partecipare alle procedure di registri gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti allo stesso gruppo, anche di potenza unitaria superiore ai 20 kW, purché complessivamente l’aggregato non superi potenza complessiva di 1 MW.
Gli impianti  con potenze superiori a quelle precedentemente indicate per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure d’asta al ribasso nei limiti cogenti di potenza. Allo stesso modo potranno partecipare alle aste anche gli aggregati di impianti dello stesso gruppo, con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 500 kW, purché l’aggregato nel suo complesso non superi 1 MW.
 

Gli impianti esclusi

 
Saranno infine esclusi in toto dai meccanismi di incentivazione introdotti dal nuovo Decreto FER1, gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei agli incentivi ma sono stati inseriti in una posizione non utile nei registri.
 
 
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