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01.08.2016

Acque reflue caldaie a condensazione: il Ministero dell’Ambiente ha chiarito alcuni dubbi sullo scarico delle condense

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito alcun punti relativi allo scarico delle acque reflue prodotte da caldaie a condensazione.
Il Ministero dell’Ambiente ha risposto in merito allo scarico delle acque reflue prodotte da caldaie a condensazione ma ha anche chiarito alcuni dubbi relativi alla norma UNI-CIG 7129:2015.

Innanzitutto il Ministero ha definito acque reflue domestiche la condensa di caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano”. Lo scarico del miscuglio di condensa e lo scarico di acque meteoriche vengono definiti come scarico di acque reflue urbane.

È sempre possibile scaricare le acque reflue domestiche in reti fognarie purché si rispetti il regolamento emesso dal gestore del servizio idrico integrato e approvato dal rispettivo Ente.

È possibile che questi regolamenti prevedano che in caso di fognatura di tipo “separato”, le acque reflue domestiche vengano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete “nera” con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori.

Franco Pozzoni, Vicepresidente della CNA, ha affermato che le risposte del Ministero dell’Ambiente semplificheranno notevolmente l’attività delle imprese di installazione consentendo nuove modalità di scarico delle condense e risolvendo alcuni dubbi in merito alla norma UNI-CIG 7129:2015.

Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito che con “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” ci si riferisce ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo per i quali si applica l’Art. 103 del DLGS 152/2006 che prevede il divieto di scarico. La deroga a questo divieto “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (…) per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti ed edifici isolati”.

Il ministero specifica, infine, che i valori di emissione degli scarichi di acque reflue devono essere misurati non all’uscita dell’impianto domestico ma all’uscita del collettore e che quindi il punto di riferimento del campionamento va posizionato a monte dell’immissione dello scarico del recapito.