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12.12.2014
Questo articolo ha più di 3 anni

Legge di Stabilità 2015: quando si applica l’Iva ridotta al 10% sulle ristrutturazioni

Una guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le tipologie di ristrutturazione edilizia e manutenzione degli edifici residenziali che possono godere del regime di Iva agevolata al 10%.
La Legge di Stabilità 2015 prevede un regime di IVA agevolata al 10% (anziché al 22% attuale) per gli interventi edilizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione, realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L’applicazione di una aliquota ridotta rappresenta a tutti gli effetti una misura a sostegno del settore dell’edilizia italiana, un campo tutt’ora minato e gravato da una serie di ostacoli e difficoltà, come la recente ipotesi di raddoppiamento della ritenuta fiscale sui bonifici per i lavori di ristrutturazione&riqualificazione degli edifici, che passerebbe dal 4 all’8%.


Ma quali sono le tipologie di intervento che possono usufruire dell’IVA agevolata?


L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una Guida, scaricabile gratuitamente anche da questa pagina e aggiornata a settembre 2014, dove si legge che l’aliquota agevolata Iva del 10% è applicabile a:

  • Prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Le cessioni di beni, invece, usufruiscono dell’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è compresa nel contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni significativi (come ascensori, infissi, caldaie, sanitari, ecc.), l’aliquota ridotta si applica agli stessi soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio e alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
  • Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, ovvero, l'intera gamma di lavori volti a trasformare del tutto o in parte un fabbricato.

In particolare, si tratta di:

  • Demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile;
  • Modifica della facciata;
  • Realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • Trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • Apertura di nuove porte e finestre;
  • Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
  • Forniture di beni cosiddetti “finiti”, ovvero quei beni che, seppur incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (come porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

La questione dell’Iva agevolata, trattata all’interno del Decreto Sblocca Italia già entrato in vigore, è naturalmente subordinata all’approvazione ed ufficializzazione della Legge di Stabilità 2015, in quanto si applica a coloro che utilizzano le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico, la cui stabilizzazione nel tempo alle aliquote attuali è stata invocata a più riprese al fine di ridare slancio all’economia del Paese.

Documentazione disponibile

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - AE Settembre 2014
Normative - IT