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Cassazione: il distacco dall’impianto centralizzato è un diritto
La Corte di Cassazione, con una sentenza, sancisce il diritto dei singoli condomini al distacco dall'impianto centralizzato, pur imponendo alcuni vincoli.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5331 del 3 Aprile 2012 ha confermato che il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per il singolo condomine, è un diritto, a condizione però che non comporti un aumento delle spese complessive per gli altri condomini.
“il condomino - recita la sentenza - può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune”.
In altre parole, il distacco impianto centralizzato è legittimo, ma non esonera il condomine dalle spese per la conservazione dell’impianto (tra cui anche quelle per la manutenzione e/o sostituzione della centrale termica), inoltre, se il distacco dovesse comportare un aumento degli oneri per gli altri condomini, anche le spese di gestione (compreso il combustibile) restano a suo carico.
Poste queste condizioni, comunque, questa sentenza sancisce il diritto dei singoli condomini al distacco dagli impianti centrali, anche se vietato dal regolamento condominiale o negato dall’assemblea condominiale.
“il condomino - recita la sentenza - può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune”.
In altre parole, il distacco impianto centralizzato è legittimo, ma non esonera il condomine dalle spese per la conservazione dell’impianto (tra cui anche quelle per la manutenzione e/o sostituzione della centrale termica), inoltre, se il distacco dovesse comportare un aumento degli oneri per gli altri condomini, anche le spese di gestione (compreso il combustibile) restano a suo carico.
Poste queste condizioni, comunque, questa sentenza sancisce il diritto dei singoli condomini al distacco dagli impianti centrali, anche se vietato dal regolamento condominiale o negato dall’assemblea condominiale.
Per maggiori informazioni sullagestione ottimale degli impianti centralizzati vedi anche il nostro Speciale su Termoregolazione e Contabilizzazione del calore.