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Impianti termici domestici: da settembre novità per lo scarico dei fumi
Lo scarico dei fumi sarà obbligatorio su tetto per tutte le tipologie abitative, non più solo per i condomini.
Il DDL di conversione del DL 63/2013 (recepimento della Direttiva EU Zero Energy Building), ha introdotto delle nuove regole relative agli scarichi degli impianti termici, rendendo obbligatorio lo scarico su tetto, non solo nei condomini, a partire dal 1° Settembre 2013.
Gli impianti di riscaldamento installati in data successiva al 31 Agosto 2013 dovranno quindi essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi con uscita sul tetto dell’edificio, seguendo la regolamentazione vigente per la quota minima: in altre parole, l’obbligo di scarico su tetto non è più limitato ai soli condomini, come era invece stato imposto dal Decreto Legge 179/2012, ma viene esteso a tutte le tipologie abitative, comprese le unità singole.
Il Decreto ha infatti introdotto un nuovo articolo, che sostituisce il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, già modificato dal DL 179/2012.
Le deroghe previste sono tre:
Nel caso in cui si applichi una deroga, però, sarà comunque necessario installare dei generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5 (secondo le norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502), posizionando gli scarichi dei fumi secondo la la UNI 7129 e successive integrazioni.
In allegato il Disegno di legge A.S. n. 783.
Gli impianti di riscaldamento installati in data successiva al 31 Agosto 2013 dovranno quindi essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi con uscita sul tetto dell’edificio, seguendo la regolamentazione vigente per la quota minima: in altre parole, l’obbligo di scarico su tetto non è più limitato ai soli condomini, come era invece stato imposto dal Decreto Legge 179/2012, ma viene esteso a tutte le tipologie abitative, comprese le unità singole.
Il Decreto ha infatti introdotto un nuovo articolo, che sostituisce il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, già modificato dal DL 179/2012.
Le deroghe previste sono tre:
- nel caso in cui l’impianto sia stato installato prima del 31/08/2013 e si proceda ad una riqualificazione energetica o al cambio del generatore;
- nel caso in cui l’adempimento degli obblighi risulti incompatibile con norme di tutele architettonica o paesaggistica stabilite a livello nazionale o locale;
- nel caso in cui il progettista attesti l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco dei fumi su tetto.
Nel caso in cui si applichi una deroga, però, sarà comunque necessario installare dei generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5 (secondo le norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502), posizionando gli scarichi dei fumi secondo la la UNI 7129 e successive integrazioni.
In allegato il Disegno di legge A.S. n. 783.
