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12.07.2013
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Impianti termici domestici: da settembre novità per lo scarico dei fumi

Lo scarico dei fumi sarà obbligatorio su tetto per tutte le tipologie abitative, non più solo per i condomini.
Il DDL di conversione del DL 63/2013 (recepimento della Direttiva EU Zero Energy Building), ha introdotto delle nuove regole relative agli scarichi degli impianti termici, rendendo obbligatorio lo scarico su tetto, non solo nei condomini, a partire dal 1° Settembre 2013.

Gli impianti di riscaldamento installati in data successiva al 31 Agosto 2013 dovranno quindi essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi con uscita sul tetto dell’edificio, seguendo la regolamentazione vigente per la quota minima: in altre parole, l’obbligo di scarico su tetto non è più limitato ai soli condomini, come era invece stato imposto dal Decreto Legge 179/2012, ma viene esteso a tutte le tipologie abitative, comprese le unità singole.

Il Decreto ha infatti introdotto un nuovo articolo, che sostituisce il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, già modificato dal DL 179/2012.

Le deroghe previste sono tre:
  1. nel caso in cui l’impianto sia stato installato prima del 31/08/2013 e si proceda ad una riqualificazione energetica o al cambio del generatore;
  2. nel caso in cui l’adempimento degli obblighi risulti incompatibile con norme di tutele architettonica o paesaggistica stabilite a livello nazionale o locale;
  3. nel caso in cui il progettista attesti l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco dei fumi su tetto.

Nel caso in cui si applichi una deroga, però, sarà comunque necessario installare dei generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5 (secondo le norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502), posizionando gli scarichi dei fumi secondo la la UNI 7129 e successive integrazioni.

In allegato il Disegno di legge A.S. n. 783
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