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ENEA, detrazioni fiscali: APE obbligatorio per bonus 65%, ma detraibile
ENEA ha pubblicato le nuove FAQ sui bonus 55 e 65%, all’interno anche tutte le risposte relative a obblighi e procedure.
ENEA ha pubblicato nei giorni scorsi un elenco completo di FAQ, per dare una risposta alle principali questioni aperte sugli incentivi fiscali 55 e 65%, sugli interventi di riqualificazione energetica, installazione di impianti ad energie rinnovabili, obblighi burocratici e adempimenti per l’installatore, il progettista e l’utente finale.
Nel documento di ENEA, aggiornato con due nuove FAQ, le novità principali riguardano la stesura obbligatoria dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) obbligatoria e detraibile per alcune tipologie di intervento: “per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente, è stato ritenuto obbligatorio l’A.C.E. (Ora sostituito dall’A.P.E., n.d.r.) per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007”.
La redazione dell’APE è quindi obbligatoria per accedere al bonus fiscale del 65% e le spese sostenute per la sua compilazione sono detraibili, ad esclusione degli interventi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale, i lavori di sostituzione degli infissi (solo se riferiti a singole unità immobiliari) e l’installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici.
In allegato le FAQ di ENEA.
Nel documento di ENEA, aggiornato con due nuove FAQ, le novità principali riguardano la stesura obbligatoria dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) obbligatoria e detraibile per alcune tipologie di intervento: “per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente, è stato ritenuto obbligatorio l’A.C.E. (Ora sostituito dall’A.P.E., n.d.r.) per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007”.
La redazione dell’APE è quindi obbligatoria per accedere al bonus fiscale del 65% e le spese sostenute per la sua compilazione sono detraibili, ad esclusione degli interventi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale, i lavori di sostituzione degli infissi (solo se riferiti a singole unità immobiliari) e l’installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici.
In allegato le FAQ di ENEA.
