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Detrazione fiscale 55%: le FAQ aggiornate dall’ENEA
L’ENEA specifica che se i 90 giorni utili sono scaduti dopo il 30 settembre 2012 è ancora possibile usufruire della detrazione.
La detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione edilizia è ancora usufruibile dagli utenti che hanno realizzato l’intervento entro il 2012 ma hanno dimenticato di inoltrare tutte le pratiche entro i 90 giorni dal termine dei lavori.
A specificarlo è stato l’ENEA con la FAQ n° 70, in cui specifica che per usufruire della detrazione fiscale i 90 giorni utili post-intervento devono essere scaduti dopo il 30 settembre 2012: in questo caso l’utente può inoltrare le pratiche dal portale 2012 entro il 30 settembre 2013.
Il mancato invio della documentazione non preclude l’accesso alle detrazioni fiscali, come è specificato nell’art. 2 comma 1 DL 16-2012 (convertito nella Legge 44/2012), a meno che non sia stata constatata una violazione o non siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altri accertamenti amministrativi di cui l’autore dell’intervento è a conoscenza.
L’accesso alla detrazione è, invece, ammesso al soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:
Successivamente a queste disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 38/E 28 settembre 2012 in cui viene delineata un’interpretazione diversa in merito ai termini della prima dichiarazione utile: secondo l’AdE, infatti, il termine della presentazione si deve intendere come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione -ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso”.
L’ENEA ha dunque modificato la propria interpretazione adottando la versione ufficiale dell’ADE: questo significa, come abbiamo sottolineato prima, che l’accesso alla detrazione del 55% è ancora usufruibile per gli interventi i cui 90 giorni utili di presentazione della documentazione sono scaduti dopo il 30 settembre 2012.
In questo caso c’è tempo fino al 30 settembre 2013 per presentare tutta la documentazione tecnica relativa.
In allegato la circolare 38/E dell’Agenzia delle Entrate e le FAQ dell’ENEA.
A specificarlo è stato l’ENEA con la FAQ n° 70, in cui specifica che per usufruire della detrazione fiscale i 90 giorni utili post-intervento devono essere scaduti dopo il 30 settembre 2012: in questo caso l’utente può inoltrare le pratiche dal portale 2012 entro il 30 settembre 2013.
Il mancato invio della documentazione non preclude l’accesso alle detrazioni fiscali, come è specificato nell’art. 2 comma 1 DL 16-2012 (convertito nella Legge 44/2012), a meno che non sia stata constatata una violazione o non siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altri accertamenti amministrativi di cui l’autore dell’intervento è a conoscenza.
L’accesso alla detrazione è, invece, ammesso al soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:
- possiede i requisiti specificati nelle norme di riferimento;
- effettua la dichiarazione o l’adempimento richiesto entro i termini della prima dichiarazione utile;
- versa contestualmente l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita per non aver adempiuto nei tempi regolari.
Successivamente a queste disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 38/E 28 settembre 2012 in cui viene delineata un’interpretazione diversa in merito ai termini della prima dichiarazione utile: secondo l’AdE, infatti, il termine della presentazione si deve intendere come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione -ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso”.
L’ENEA ha dunque modificato la propria interpretazione adottando la versione ufficiale dell’ADE: questo significa, come abbiamo sottolineato prima, che l’accesso alla detrazione del 55% è ancora usufruibile per gli interventi i cui 90 giorni utili di presentazione della documentazione sono scaduti dopo il 30 settembre 2012.
In questo caso c’è tempo fino al 30 settembre 2013 per presentare tutta la documentazione tecnica relativa.
In allegato la circolare 38/E dell’Agenzia delle Entrate e le FAQ dell’ENEA.
